La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e la successiva legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, hanno apportato numerose modifiche in materia previdenziale, sia relativamente alle pensioni sia in materia di trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Con la soppressione dell’Inpdap era rimasto poi il dubbio riguardante la sorte di tutti i dipendenti pubblici. Con la Circolare numero 37 del 14/03/2012 l’Inps ha finalmente chiarito cosa accadrà agli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP, in particolare al personale scolastico.
Rimandando per gli approfondimenti alla lettura dell'ampia circolare, evidenziamo solo alcuni aspetti inerenti il comparto scuola e Afam:
- Per il personale che acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo;
- per le lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011. Quindi, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM);
- Per il personale che accede al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. Pertanto, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012 accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.