L'Inail, con circolare n. 45 del 13/10/2017, ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Ai sensi della legge, l’unione civile è definita alla stregua di una “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”, costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Invece, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
L’articolo 1, comma 20, della predetta legge stabilisce espressamente che “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. La diretta applicazione all’unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale però per le norme del codice civile non espressamente richiamate dalla stessa legge.
Diversamente, per quanto riguarda le convivenze di fatto la legge non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio, introducendo principalmente il contratto di convivenza, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici.
Le indicazioni dell'Inail
Per quanto riguarda le unioni civili, l’articolo 1, comma 20, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.
Quindi all’unito civilmente sono riconosciute:
- la rendita ai superstiti;
- la quota integrativa alla rendita;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto;
- lo speciale assegno continuativo mensile;
- l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte);
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.
L’art. 1, comma 21, prevede, inoltre, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; dunque, l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo).
Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.
In merito alle convivenze di fatto, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere invece ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.