Con il messaggio n. 20194 del 7/12/2012 l'Inps ha fornito chiarimenti concernenti il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU.
A tale proposito, l'Istituto ricorda che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 81/2000 e le successive indicazioni operative stabilite dal Miur hanno previsto che i lavoratori socialmente utili, stabilizzati dalle Scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fossero esonerati dal versamento all’INPS della propria quota di contribuzione fino all’importo massimo di € 9.296,22.
Da una ricognizione effettuata dall’Inps è emerso che la maggior parte dei lavoratori - che hanno rapporti di collaborazione sin dalla data di applicazione della predetta norma - hanno superato, nel corso degli anni, il citato importo massimo e, pertanto, si è reso necessario prevedere la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli stessi hanno indebitamente beneficiato.
Per tale ragione, recentemente le Strutture territoriali dell’Inps hanno inviato agli Istituti scolastici interessati una lettera contenente, tra l’altro, le modalità di recupero delle quote di agevolazione contributiva indebitamente fruite da parte dei collaboratori ex LSU che hanno superato il predetto importo. La richiesta è stata inoltrata alle scuole, perchè l’Inps è tenuto a richiedere la contribuzione omessa solo al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo con l’Istituto previdenziale, pertanto è la Scuola che dovrà ottemperare agli adempimenti indicati nella predetta lettera.
In particolare il versamento dell’indebito dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della lettera oppure, entro lo stesso termine, dovrà essere presentata dall’Istituto scolastico domanda di dilazione, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità.
Nessuna indicazione è invece stata fornita circa le modalità di recupero di tali indebiti da parte degli Istituti scolastici nei confronti dei propri collaboratori, in quanto tale recupero attiene al rapporto privato esistente tra committente e collaboratore; ogni scuola, pertanto, in piena autonomia, potrà effettuarlo secondo modalità da concordare con i lavoratori interessati, tenendo conto della predetta facoltà di dilazione anche al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.
Con riferimento, infine, alle denunce Emens da rettificare, per il mese in cui l’agevolazione contributiva ancora utilizzabile non copre tutto l’importo contributivo dovuto dal lavoratore, è necessario che gli Istituti scolastici inviino due nuove denunce Emens: la prima relativa alla parte d’imponibile contributivo per il quale si può usufruire dell’agevolazione rimanente (indicando tipo rapporto 11, codice attività 19, agevolazione 04) e la seconda relativa alla parte restante dell’imponibile (indicando tipo rapporto 06, codice attività 11 e nessuna agevolazione).