La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la messa a regime del “bonus” di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.
Il bonus continua a riguardare i soli contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
Il bonus è riconosciuto dai sostituti d’imposta e ammonta a 960,00 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Il bonus varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:
- fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l’importo del bonus di 960,00 euro è previsto in misura “fissa”, non parametrato all’ammontare del reddito complessivo;
- oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.