A soli 12 giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di tesoreria unica disposto dall’art. 7, commi 33 e 34, del D.L. 95/2012, il Miur ha emanato l’attesa circolare esplicativa (Nota prot.n. 6888 del 31/10/2012) delle procedure che le istituzioni scolastiche dovranno seguire per assolvere all’obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa (a tale proposito, si rimanda alla lettura dell’articolo di Mara Bonitta pubblicato in Sinergie di Scuola n. 22 e alla modulistica allegata pubblicata sul sito in formato Word).
Compete al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’apertura delle contabilità intestate alle istituzioni scolastiche ed educative. In sede di prima applicazione spetta a ogni istituzione scolastica comunicare all'istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d'Italia.
Il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012.
Sotto il profilo operativo, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l'operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre).
Successivamente a tale data dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo pubblicato sul n. 23 di novembre di Sinergie di Scuola (di prossima pubblicazione).