Arriva il primo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti Iva, denominato split payment.
La circolare n. 1/E del 10/02/2015, nel precisare che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi, illustra nel dettaglio il nuovo meccanismo e l’ambito di applicazione.
Cosa riguarda lo split payment ed esclusioni
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale o non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.
Lo split payment si applica anche alle scuole
Dopo la nota Miur del 6/02/2015, arriva la conferma anche dal Fisco: la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti delle scuole.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate scrive che “si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). […]
- […]
- Istituti universitari […]”.
Individuazione della p.a. acquirente
Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.
Esempio:
- “Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado” – codice L33;
- “Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM” – codice L43;
- “Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici” – codice L17.
Nessuna sanzione prima del 9 febbraio
In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio, possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare in commento (quindi prima del 9 febbraio 2015).
Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.