Il corposo documento approvato definitivamente ieri, 12 novembre 2011, alla Camera (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011.
Si tratta della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che contiene alcune misure di interesse per il comparto scuola e per il suo personale.
Riportiamo di seguito gli articoli e i commi di riferimento:
Dirigenti scolastici in reggenza
art. 4, comma 69
All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
Questo significa che le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (non più 500), ridotto fino a 400 (e non più 300) per le istituzioni site nelle nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche non possono essere assegnati Dirigenti scolastici con incarico a tempo determinato. Le scuole sono conferite in reggenza a dirigenti con incarico su altre scuole.
DSGA divisi tra più scuole
art. 4, comma 70:
All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
Il riferimento è alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Si tratta delle medesime scuole in cui, per previsione della suddetta legge n. 111/2011, "non possono essere assegnati Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a Dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome".
Assistenti tecnico-pratici in esubero nelle scuole superiori
art. 4, comma 81:
Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
Risorse per la valorizzazione dell'istruzione scolastica
art. 4, comma 82:
A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In pensione a 67 anni
art. 5 - comma 1:
[…] i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall’articolo 22- ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.
Mobilità per il personale in soprannumero
art. 16 - comma 1:
L’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 33. – (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
2. Le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici
art. 33, commi 3 e 8:
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.
8. Per l’anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.