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Certificazione Unica

Il MEF-NoiPA ha diffuso una nota avente ad oggetto: "Modello Certificazione Unica 2023 - Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2022 cedolino febbraio 2023".

Con il cedolino del mese di febbraio, viene operato il conguaglio fiscale per i redditi elaborati col tramite del sistema NoiPA: di seguito le novità e i criteri adottati per l’elaborazione del conguaglio e per il rilascio del modello di Certificazione Unica 2023 relativo ai redditi 2022.

Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2023) verrà prodotta per tutti i soggetti che abbiano ricevuto emolumenti segnalati attraverso il sistema NoiPA nel corso dell’anno fiscale 2022.

Le certificazioni saranno fruibili con le consuete modalità, ovvero tramite pubblicazione sul portale NoiPA, entro il termine del 16 marzo 2023, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 17 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Per la predisposizione della dichiarazione precompilata (Modello 730), l’Agenzia delle Entrate utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente da NoiPA entro il 16 marzo. In caso di rielaborazioni della CU, pertanto, anche su segnalazione dell’amministrato, sarà cura dello stesso procedere a rettificare i dati sulla dichiarazione precompilata (Modello 730).

Novità nella CU2023

Tra le principali novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate nel modello e nelle modalità di compilazione
della certificazione si evidenziano:

DETRAZIONI E CREDITI:

  • Dal 1° marzo 2022 nella CU non saranno presenti quelle detrazioni per familiari a carico che sono confluite tra i benefici dell’assegno unico e universale erogato dall’INPS (in conformità con il decreto-legge n. 73/2022 c.d. “Semplificazioni”).
  • Dal 1° marzo 2022 l’applicazione dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose di 1.200,00 €, spettante in presenza di almeno quattro figli a carico, verrà riconosciuta solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022, essendo stata assorbita dall’assegno unico e universale.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI:

  • In riferimento al trattamento integrativo (D.L. 3/2020) corrisposto indebitamente nei mesi di gennaio e febbraio 2022, questo verrà recuperato in 8 rate a partire da febbraio 2023.

ADDIZIONALI REGIONALI e COMUNALI:

  • Le addizionali regionali verranno calcolate secondo la peculiarità dei singoli casi. In particolare, per la regione Lazio, l’eccezione dell’incremento previsto alla lettera b) della legge regionale n. 7 del 29 marzo 2022, è stata considerata solo se i figli sono tutti a carico al 100%. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative discipline regionali.
  • Le addizionali regionali e comunali relative all’anno 2022 saranno applicate a cedolino dal mese di marzo al mese di novembre 2023.
  • Per il personale oggetto di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2022 (ovvero fino al mese di febbraio 2023) e contratti di supplenza breve e saltuaria, non è previsto il calcolo e la valorizzazione delle addizionali regionali e comunali, proprio in virtù del punto precedente. Inoltre, in capo agli stessi, poiché non verrà effettuato neanche il conguaglio fiscale, vi sarà obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, come specificato nelle annotazioni della stessa CU.

Applicazione conguagli

Le voci determinate a seguito del conguaglio contributivo e fiscale dell’anno di imposta 2022 sono consultabili, dagli amministrati, sul cedolino con i seguenti codici:

  • 389 Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92
  • 390 Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell’imponibile Fondo pensione
  • 394 Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell’imponibile Fondo credito
  • 381 Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
  • 384 Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
  • 382 Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto
  • 383 Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto
  • 008 Conguaglio Irpef a credito
  • 666 Conguaglio Irpef a debito
  • 669 Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)

Tutti i conguagli a debito sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo si darà corso al recupero sulle rate successive.

I conguagli a credito per l’amministrato vengono applicati integralmente nella mensilità di febbraio

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