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Con il parere del 15 settembre 2011, 285246 P – Tipo Affare AL 32631/2011 Sez. III, l’organo consultivo, analizzando in particolare l’art. 43, commi 1° e 3°, del DPR 180/50, sostiene che in presenza di cessione di credito la ratio della normativa è quella di assicurare il buon esisto dell’operazione di finanziamento.  Ciò nel senso che le somme oggetto della cessione di credito a fronte del finanziamento ricevuto devono essere destinate unicamente alla restituzione del prestito alla società finanziatrice, ma nulla impedisce a quest’ultima di cedere il proprio credito in favore di altro soggetto. Tuttavia, la validità formale delle cessioni in esame deve essere valutata alla luce dell’art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e non alla luce dell’art. 1, comma 6°, del D.P.R. n. 180/1950, in quanto quest’ultima norma contiene una disposizione derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 69 sopra citato. Pertanto, ne consegue che, la cessione del credito dovrà essere notificata all’Ufficio competente in conformità ai requisiti di seguito specificati:

 

  • sia rilasciata l’attestazione della validità delle cessioni ai fini della legge fallimentare da parte del Liquidatore/curatore fallimentare, nel caso in cui il cedente dei crediti sia una società assoggettata a procedure concorsuali;
  • le stesse risultino “da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”;
  • il cessionario sia  in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/50, che stabilisce gli istituti ammessi a concedere i prestiti.

Fonte: Newsletter Spt di dicembre 2011

 

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