Sinergie di Scuola

Il M.E.F. ha reso note, con il messaggio n. 153 dell'11 ottobre 2011, le argomentazioni contenute nel parere 15 settembre 2011, 285246 P – Tipo Affare AL 32631/2011 Sez. III, richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato relativamente alla cessione di crediti relativi a contratti di finanziamento rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.

Alla luce del parere in questione, le cessioni in argomento sono da considerarsi efficaci solo se sussistono i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

  1. devono risultare “da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”;
  2. il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/50, che stabilisce gli istituti ammessi a concedere i prestiti;
  3. sia rilasciata l’attestazione della validità delle cessioni ai fini della legge fallimentare da parte del Liquidatore/curatore fallimentare, nel caso in cui il cedente dei crediti sia una società assoggettata a procedure concorsuali.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di alcuni uffici sulle quote insolute a causa della cessione dei crediti da parte delle società Eurofiditalia e Idea Spa (cedenti) verso altre finanziarie (cessionarie), il MEF coglie inoltre l’occasione per evidenziare che dall’analisi del parere dell’Avvocatura emerge la conferma della legittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione per il periodo che va da giugno 2009 a maggio 2010, essendo stata comunicata la cessione, ma senza i requisiti prescritti dall’art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e non essendoci alcuna attestazione del liquidatore sul rispetto della normativa fallimentare, questa Amministrazione ha legittimamente effettuato i versamenti nei confronti delle società cedenti. Per il periodo in esame, quindi, sia l’Amministrazione che i dipendenti sono liberati dell’obbligazione, ed il recupero delle somme da parte dei cessionari deve avvenire nell’ambito del rapporto col cedente, se del caso insinuandosi nel passivo fallimentare.

Inoltre, quanto sopra detto vale anche per le 800 delle 6.000 partite cedute, per le quali, né il liquidatore né il curatore fallimentare, hanno fornito indicazioni, e i cui versamenti sono ancora considerati in capo alle finanziarie cedenti.

Per le quote versate in favore dei cessionari a partire dal mese di maggio 2010, invece, benché l’Amministrazione non fosse obbligata a effettuare i versamenti nei loro confronti, mancando i requisiti di forma, in virtù del riconoscimento delle cessioni da parte del liquidatore e del parere positivo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto di far prevalere ragioni sostanziali, anche a tutela dei dipendenti gestiti, riconoscendo la validità  delle cessioni e a effettuare i versamenti in favore degli stessi cessionari.

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