Con nota 22198/2020 il MI ha fornito istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), aggiornando il “Quaderno n. 1”.
In particolare, gli elementi di novità hanno riguardato le modifiche introdotte dalle seguenti norme:
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020)
Art. 1:
- ha esteso la possibilità di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip anche per i lavori pubblici (comma 582);
- prevede la possibilità per Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di effettuare procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi (comma 587);
- dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa (comma 583);
- ha introdotto la possibilità di stipulare le convenzioni Consip e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del Codice dei contratti Pubblici, mediante lo SDA.PA. (comma 586);
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. “Cura Italia”)
Le modifiche riguardano l’ambito degli affidamenti informatici e, nello specifico, l’art. 75, recante “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese” e l’art. 120, in materia di “Piattaforme per la didattica a distanza”.
Regolamenti europei nn. 1827,1828, 1829, 1830
Hanno introdotto l’aggiornamento delle soglie comunitarie dal 1° gennaio 2020:
- per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali, la soglia europea passa da € 144.000,00 a €139.000,00;
- per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali la soglia passa da € 222.000,00 a € 214.000,00;
- per l’affidamento degli appalti di lavori e le concessioni, la soglia europea passa da € 5.548.000 a € 5.350.000.
Altre norme
Inoltre, l'aggiornamento ha riguardato:
- il richiamo alle Linee Guida ANAC, n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate con delibera n. 494 del 5 giugno 2019;
- l’introduzione nel D.Lgs. 241/1997 dell’art. 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, ad opera dell’art. 4 del D.L.124/19 (c.d. Decreto Fiscale), convertito dalla L. 157/2019. Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, inter alia, che “[…] sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta […]”;
- l’inserimento di riferimenti al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto Rilancio”), con particolare riferimento all’art. 65, recante “Esonero temporaneo contributi ANAC”;
- con riferimento al recente D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), l’inserimento dell’Appendice 17, contenente una “Tabella riepilogativa delle principali previsioni contenute nel D.L. Semplificazioni, in materia di procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori”.
Infine, vengono riportati i recenti orientamenti giurisprudenziali europei e nazionali in materia di subappalto (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18; Corte di Giustizia Europea, Sezione V, sentenza del 27 novembre 2019, nella causa C-402/18; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2020, n. 389; TAR Lecce, Puglia, Sez. I, 5 dicembre 2019, n. 1938).