Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente fornito alcuni chiarimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e al MI in merito alla legittimità del trattamento, da parte delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni sindacali, di dati personali (nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite il fondo d’istituto) riferiti al personale scolastico.
Al riguardo, l'Autorità precisa, in particolare, che le prerogative sindacali previste dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell’amministrazione possono essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali rendendo note solamente informazioni aggregate.
Pertanto, considerato che le istituzioni scolastiche possono trattare i dati personali del personale scolastico se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di protezione dei dati, potranno essere forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati.
A tal fine, l'Autorità chiarisce quindi che la finalità di dare evidenza alle organizzazioni sindacali della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d’istituto può essere perseguita rendendo disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.