In risposta ad alcuni quesiti in materia di assegno per il nucleo familiare legati all'introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012, che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati, l'Inps ha trasmesso il messaggio n. 9710 del 14/06/2013, in cui ha chiarito che, fermo restando che ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF occorre considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'Irpef e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente "assoggettato" all’imposta stessa.
Quindi, l'Inps ritiene che l'introduzione dell’imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi. Ne consegue che, in merito alle richieste di ANF per il periodo 1/07/2013 - 30/06/2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).