Qualche giorno fa abbiamo fatto il punto sul Concorso Dsga, per la cui conclusione mancano solo le prove orali.
In proposito, il 12/05/2020 c'è stata un'interpellanza urgente alla Camera dell'Onorevole Villani, alla quale ha risposto l'Onorevole Ascani.
In sintesi, la Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione ha spiegato che nonostante la grave situazione epidemiologica e le limitazioni a essa correlate, la maggior parte delle commissioni ha sostanzialmente concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte e sta procedendo finalmente allo scioglimento dell'anonimato.
Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle prove orali, l'articolo 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso, dispone la sospensione delle “(…) procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”.
L'articolo 10 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, poi, al 17 maggio il termine generale di efficacia per le disposizioni previste, a eccezione di alcune deroghe espressamente indicate. Ne deriva che le commissioni potranno procedere, previo parere del comitato tecnico scientifico e conseguente adozione di ogni possibile azione che ne assicuri il corretto adempimento e delle misure conformi a quanto previsto dall'emergenza sanitaria, allo svolgimento delle prove orali, con fissazione del calendario a una data successiva al prossimo 17 maggio, consentendo una conclusione della procedura concorsuale in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.
Per quanto riguarda, infine, le procedure assunzionali, l'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, autorizza il concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Allo stato attuale, quindi, le immissioni in ruolo potranno essere effettuate nei limiti delle cessazioni avvenute lo scorso anno, che risultano essere pari a 760 unità, e di quelle che si registreranno nel corrente anno scolastico e negli anni successivi.