Sinergie di Scuola

Nella nota 373 del 24/03/2022 il MI scrive agli USR in merito alla proroga dei contratti Covid prevista dall’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21. La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente: “[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo […]”.

Nel dettaglio il MI evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento, e comunque entro il limite delle risorse assegnate. Per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.

L’assegnazione sui POS (Punti Ordinanti di Spesa) delle istituzioni scolastiche sarà effettuata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale delle risorse umane e finanziarie, sulla base delle ripartizioni definite dagli Uffici Scolastici regionali, tenuto conto dei contratti da prorogare, nel limite dello stanziamento complessivo attribuito ai medesimi.

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