Sinergie di Scuola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 è stata pubblicata la delibera dell’Anac, già in vigore dal 1° gennaio 2017, con le quali sono fissati i termini e le modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici e Società Organismi di Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche.

La delibera prevede che sono obbligate alla contribuzione a favore dell’Autorità anche le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero.

Le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

  • Inferiore a € 40.000 > esente
  • Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 > € 30
  • Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 > € 225
  • Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 > € 225
  • Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 > € 375
  • Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 > € 375
  • Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 > € 600
  • Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 > € 800
  • Uguale o maggiore a € 20.000.000 > € 800

Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

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