Sinergie di Scuola

La circolare annuale sulle iscrizioni dedica un paragrafo ai contributi volontari e alle tasse scolastiche e ribadisce che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.

Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, deve essere pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione Amministrazione trasparente, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

La circolare rimanda per i dettagli a due precedenti note del Ministero.

La nota n. 312 del 20/3/2012

La nota in sintesi prevede quanto segue:

  • I versamenti in questione sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore. In merito, le istituzioni scolastiche dovranno fornire le dovute informazioni alle famiglie e tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero. Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
  • Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti.
  • All'atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007.
  • Le istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno improntare l'intera gestione delle somme in questione a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare, le famiglie dovranno preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo, si eviterebbero versamenti indistinti, il cui utilizzo sia rimesso esclusivamente alla decisione dell'istituzione scolastica. Parimenti, alle famiglie, al termine dell'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. 

La nota n. 593 del 7/3/2013

La successiva nota del 2013, nel richiamare i principi della precedente nota, prevede quanto segue:

  • Il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell' istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.
  • Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l'articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alle legge".
  • Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, può essere quindi richiesta soltanto quale contribuzione volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali.
  • Benché il Ministero riconosca che il contributo delle famiglie rappresenti una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli
    ultimi anni, tuttavia, oltre a rinnovare l'invito ad una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l'importanza di risorse aggiuntive per
    la qualità dell'offerta.
  • Subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo, ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d'ufficio.
  • Le iscrizioni per gli anni del corso di studi successivi al primo devono essere disposte d'ufficio da ciascuna istituzione scolastica. In tali casi, richiedere, oltre al versamento del contributo anche la presentazione di una nuova istanza di iscrizione significa gravare le famiglie di adempimenti assolutamente inutili.
  • Qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, è del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli.
  • I DS sono pertanto invitati ad astenersi, sia all'atto dell'iscrizione sia nel corso dell'anno scolastico, da qualunque comportamento volto ad esigere coattivamente il versamento di contributi il cui carattere resta assolutamente volontario.

Le tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

  • tassa di iscrizione: € 6,04;
  • tassa di frequenza: € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Il D.M. 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Modello di informativa

A supporto delle scuole proponiamo un fac-simile di circolare informativa per le famiglie in merito alle finalità e al versamento del contributo volontario.

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