Il MI ha pubblicato la nota 17694 del 3/08/2021, recante: "Controlli di regolarità amministrativo – contabile. Indicazioni operative per i revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, in merito alla possibilità di espletare i controlli in loco".
In proposito, il Ministero specifica che l’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato di recente modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 30 aprile 2021, n. 56. Nello specifico, la versione previgente dell’art. 263 stabiliva che le Pubbliche Amministrazioni organizzassero il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi, tra l’altro, applicando il “[…] lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità […]”.
L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, invece, come anticipato, ha modificato la norma in esame, facendo venir meno il limite percentuale imposto nella precedente formulazione e prevedendo che “[…] le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […] fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in
presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente […]”.
Il citato art. 263, peraltro, è richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, le cui misure si applicano fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. 18 maggio 2021, n. 65.
Pertanto, in considerazione del mutamento normativo intervenuto e tenuto conto altresì del graduale miglioramento della situazione epidemiologica, il MI ritiene che le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali siano consentite nel rispetto di tale normativa, nonché delle vigenti misure di sicurezza e di contenimento del fenomeno epidemiologico adottate dalle autorità competenti (nazionali e regionali), tenendo comunque conto delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche. Resta ferma la possibilità per i revisori, ove ne ricorrano i presupposti, di espletare le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e dell’art. 52, comma 4 del D.I. 129/2018.