La legge 77/20 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19» (cd. Decreto Rilancio) contiene numerose misure di interesse per le scuole e il personale (testo coordinato).
Vediamole di seguito, prendendo spunto da un'utile sintesi della Flc Cgil:
Permessi legge 104/92
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Congedo parentale straordinario
Articolo 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di specifici congedi per i dipendenti
Aumentato da 15 a 30 il numero di giorni di congedo parentale straordinario di cui possono usufruire, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020 e per un periodo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti, con figli di età non superiore a 12 anni. In alternativa è anche possibile optare per un bonus nel limite di 1200 euro utilizzabili anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In aggiunta, al punto precedente, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori di 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Requisito dei tre anni di anzianità per i concorsi
Articolo 4-bis - Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale
L’articolo introdotto dalla legge di conversione modifica la normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare viene estesa al 31 dicembre 2020 (scadenza precedente: 31 dicembre 2017) la data entro cui occorre aver maturato il requisito dei tre anni di anzianità negli ultimi otto anni per poter partecipare alle procedure concorsuali riservate.
Flessibilità e lavoro agile
Articolo 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile
Si prevede la graduale e progressiva riapertura delle pubbliche amministrazioni che adeguano l’operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini. Le norme (art. 87 comma 1 lettera a Decreto Legge 18/20) che limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, cessano di avere effetto alla data del 15 settembre 2020. Fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Le amministrazioni devono inoltre adeguare il servizio alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. È prevista la formazione del personale dirigente, per il quale detta attività è utile ai fini della valutazione della performance.
Disoccupazione
Articolo 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
Le prestazioni di NASPI e DISCOLL che terminino nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 34/20. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Concorsi
Articolo 230 - Incremento posti concorsi banditi
L’articolo incrementa di 16 mila unità i posti per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, di cui 8 mila vanno al concorso straordinario e 8 mila al concorso ordinario. In questo modo i posti destinati allo straordinario diventano 32 mila. Le assunzioni saranno disposte a partire dall’a.s. 2020/2021 sino ad esaurimento delle graduatorie dei vincitori, nel rispetto della quota di assunzioni destinata a tale procedura (tale quota, ricordiamolo, è pari al 50% dei posti che residuano dalle assunzioni destinate a GAE, concorso 2016 e concorso 2018, nelle percentuali assegnate a tale procedura dal Dlgs 59/17). L’incremento di 8 mila unità porta i posti destinati al concorso ordinario a 33 mila unità. Non vi sono oneri diretti derivanti da tale incremento delle assunzioni, che agisce su posti vacanti o che si renderanno tali per effetto del turn-over. Una copertura pari a 4 milioni di euro è invece necessaria per incrementare il fondo destinato a coprire i costi relativi all’acquisizione dei 24 CFU per i vincitori del concorso straordinario. È prevista la stipula fino al 31 dicembre 2020 di contratti aggiuntivi a completamento dell’orario degli ex Lsu internalizzati su posti part time.
Assistenti tecnici, dirigenti tecnici e bonus DS
Articolo 230 bis - Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai Dirigenti scolastici
Il primo comma autorizza le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica.
Il secondo comma autorizza il Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal Decreto Legge 126/2019 (L. 159/2019), a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L.
Il terzo comma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo di 13,1 milioni volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai Dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’a.s. 2016/2017.
Misure di sicurezza
Articolo 231 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
Per assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell’a.s. 2020/2021, il Fondo per il funzionamento delle scuole viene incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 per i seguenti interventi:
- acquisto di servizi di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, e di consumo, in relazione all’emergenza sanitaria;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, Dsa e Bes;
- interventi per potenziare la didattica anche a distanza e favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
- acquisto e messa a disposizione in comodato d’uso, in particolare degli studenti meno abbienti, di dispositivi digitali e della connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza;
- acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
Le risorse sono assegnate alle scuole dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna scuole, sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti. A questo scopo sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020.
Ulteriori 2 milioni di euro sono ripartiti in favore delle scuole della regione autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (comma 7-bis)
Ripresa didattica in presenza
Articolo 231-bis - Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza
I dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono:
- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe;
- attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e ATA;
- prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.
Edilizia scolastica
Articolo 232 - Edilizia Scolastica
L’articolo determina una serie di modifiche ad altri testi di legge finalizzate ad accelerare l’utilizzo di fondi già stanziati, da parte delle pubbliche amministrazioni in funzione di interventi di edilizia scolastica: cambiano percentuali di erogazione di fondi nella tempistica stabilita, si individuano riduzioni dei tempi per l’emanazione di pareri, si individuano deroghe sulle tempistiche dei pagamenti ai fornitori.
Il comma 8 stanzia 30 Milioni di euro per gli Enti Locali finalizzati ad interventi per adattamento degli ambienti di edifici scolastici alle esigenze dell’avvio del nuovo anno
Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede un contributo straordinario per l’istituto Quasimodo in Magenta per adeguamenti edilizi finalizzati al contenimento del covid-19, pari a 5 Milioni di Euro.
Le risorse sono prelevate dal “Fondo per esigenze indifferibili” istituito dall’art. 1 comma 200 della Legge 190/14.
Sistema informativo di supporto alle scuole
Articolo 234 - Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica
La norma prevede di realizzare un sistema informatico integrato – tramite la SOGEI in qualità di società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze - per il supporto del settore dell’istruzione scolastica, ai fini della raccolta, sistematizzazione e analisi multidimensionale dei dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale e per la didattica a distanza. La misura prevede anche di facilitare il lavoro quotidiano delle istituzioni scolastiche per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio. Le risorse autorizzate per questa spesa ammontano a dieci milioni di euro per il 2020 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione.
Fono per l'emergenza Covid-19
Articolo 235 - Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell’istruzione
Vengono stanziati 377 mln di euro per il 2020 e 600 mln di euro per il 2021 da ripartire tra le istituzioni scolastiche statali per la predisposizione di misure finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Sistema 0-6 anni
Articolo 233 - Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni
Viene incrementato di 15 milioni di euro, per l’anno 2020, anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Con successivo decreto il Ministero dell’istruzione provvederà al riparto del fondo, fermi restando i criteri previsti dal DLgs 65/17. Per assicurare la tempestiva erogazione dei finanziamenti, si potrà prescindere dalla prevista intesa con la Conferenza Unificata, qualora essa non pervenga entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge
IeFP, IFTS e ITS
Articolo 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo
In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le attività didattiche relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e quelli erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS), sono svolte con modalità a distanza, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità.
L’impossibilità di erogare le ore previste dagli ordinamenti dei percorsi IeFP, IFTS e ITS, non inficia la validità dell’anno scolastico o formativo 2019/20.
Laddove ritenuto necessario ed individuandone le relative modalità, è assicurato il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
La sospensione delle attività in presenza non incide ai fini dell’applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei.