Sinergie di Scuola

Ogni anno il MEF e, in particolare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emana una circolare contenente l'elenco delle tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. L’ultima è la Circolare n. 21 del 9 giugno 2015 alla quale sono allegate le tabelle per la corresponsione dell’assegno familiare per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare per il suddetto periodo.

Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Con Informativa n. 39 del 7/05/2015 il Mef ha comunicato che la normativa vigente prevede che la domanda di rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare possa essere presentata all’Ufficio Responsabile del trattamento economico non appena il dipendente sia in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente.

Nel modello di domanda disponibile sul sito “NoiPA”, nella sezione “Modulistica”, vanno indicati i redditi percepiti nell’anno 2014, compresi i redditi a tassazione separata (presenti nei campi 261 e 262 del modello CU 2015). Tali redditi possono essere desunti dal modello CU 2015, dal modello 730/2015 o dal modello Unico 2015.

Si ricorda che nell’ambito del sistema NoiPA, il Mef provvederà alla sospensione automatica del pagamento di tutti gli assegni per nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2015. Da tale intervento sono escluse eventuali situazioni già aggiornate con i redditi 2014 in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Composizione del nucleo familiare

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

  • richiedente titolare dell'assegno;
  • coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
  • figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  • nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;
  • fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. L'art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

Reddito complessivo del nucleo familiare

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si deve considerare l'ammontare complessivo dei singoli redditi di tutti i membri del nucleo, quali:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;
  • redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);
  • redditi da fabbricati (al lordo di eventuale deduzione per abitazione principale);
  • redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione e di capitale;
  • altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte (ad es. le prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi o titoli) solo se superiori a euro 1.032,91.

Non sono considerati redditi:

  • l'assegno al nucleo familiare;
  • le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
  • le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;
  • le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.

Cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare o del reddito

È compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione o a una rideterminazione dell’importo dell’assegno. Tali variazioni possono riguardare:

  • variazione del valore del reddito complessivo
  • variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli o compimento della maggiore età
  • variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l'insorgere di una inabilità.

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell’assegno è sempre dal 1° luglio. Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

  • l'insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 1° marzo;
  • la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 2 gennaio, la cessazione decorre dal 1° febbraio.

È responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all'Amministrazione.

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