Sinergie di Scuola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24/12/2021 è stato pubblicato il D.L. 221 del 24/12/2021, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”

Abbiamo già riportato una sintesi delle principali novità di interesse generale. Ora ci soffermeremo sulle misure che interessano la scuola.

Proroga dello Stato di emergenza

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Durata del Green Pass

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi.

Impiego del Super Green Pass

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del cosiddetto super green pass. Identica disciplina è introdotta per la frequenza in presenza di corsi di formazione privati.

Mascherine

Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
  • per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone.

Impiego del Green Pass base

Fino al 31 marzo 2022 chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Obbligo vaccinale

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Lavoratori fragili

Prevista l’emanazione entro 30 giorni (23 gennaio 2022) di uno specifico decreto che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Fino all’emanazione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono prorogate le norme sul lavoro agile dei lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità). Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

Congedi parentali

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce dl questi benefici sono stati stanziati 7,6 milioni di euro.

Tracciamento in ambito scolastico

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e correlate di analisi e di refertazione.

Fornitura di mascherine Ffp2 e Ffp3

Sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3.

Alcune proroghe

Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni:

  • le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni
  • la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 34/20
  • per i concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

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