A distanza di circa due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme riguardanti le assenze nelle pp.aa., introdotte, com’è noto, con l’art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 113/2008, il Ministro Brunetta, con la circolare n. 8 del 19 luglio 2010, fa il punto della situazione e richiama le principali disposizioni sulla materia.
Innanzitutto, sottolinea che le indicazioni fornite con le circolari n. 7 e 8 del 2008 e n. 7 del 2009 devono essere lette alla luce della normativa successivamente intervenuta e in particolare del D.M. n. 206/2009, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, la cui entrata in vigore rende peraltro superata la circolare n. 1/2009 riguardante le fasce orarie di reperibilità per i malati oncologici, fatte salve le indicazioni sull’utilizzo di modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita (l’art. 2 prevede, tra i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità, le assenze eziologicamente riconducibili a “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”).
Con circolari e pareri più recenti sono stati poi forniti specifici indirizzi sulle responsabilità connesse alla violazioni delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di certificati “falsi” (circolare n. 5/2010), nonché sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente (parere n. 2/2010).
Fatte queste premesse, il Ministro sottolinea l’importanza dell’osservanza dell’obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia. Tuttavia, a salvaguardia di situazioni particolari e delicate, “è utile ricordare – scrive il Ministro – che per talune ipotesi è stato previsto dalle norme un regime di maggior favore”. Il riferimento è al comma 1, secondo periodo, del suddetto art. 71, il quale stabilisce che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”, come ad esempio il CCNL scuola che, all’art. 17, comma 9, precisa che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Con riferimento, infine, alle voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, nella circolare il Ministro evidenzia come la retribuzione di risultato dei dirigenti non sia soggetta a decurtazione, poiché costituisce un emolumento, corrisposto a consuntivo, volto a remunerare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e non è quindi legato alla presenza in servizio.