L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E del 7/07/2022, avente ad oggetto "Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima".
Tra le varie spese che è possibile portare in detrazione, sono ricomprese anche le erogazioni liberali a favore delle scuole di ogni ordine e grado.
Riportiamo le indicazioni dell'AdE.
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali effettuate a favore:
- degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
- delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università;
- a partire dal 1° gennaio 2017, degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.
In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato donazioni di importo non superiore a euro 2.000 in ciascun anno scolastico.
Limiti di detraibilità
Non essendo previsto per le erogazioni liberali in esame alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15). Devono essere comprese nell’importo erogato anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 31.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per le spese di frequenza scolastica e con il credito d’imposta School bonus. L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se, per uno di essi, non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali in esame.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.