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D. In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale [ad esempio il marito], può l’altro [la moglie] detrarsi l’intera quota senza accollo del mutuo ?

R. L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore a 4.000 euro. In caso di
più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.

Con circolare n. 122 del 1999 è stato precisato che “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione”.

Ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, si ritiene che, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b), può essere riconosciuta agli eredi anche
nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.

L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.

Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011

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