Sono ammesse alle agevolazioni fiscali (detrazione dall’Irpef del 19%, Iva agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà) previste per l’acquisto di veicoli le seguenti categorie di disabili:
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- non vedenti e sordi.
Riguardo alla certificazione medica attestante la disabilità richiesta dalle norme fiscali, diversi documenti di prassi (circ. n. 21 del 23 aprile 2010, risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007 e circ. n. 186 del 15 luglio 1998) hanno precisato che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente l’handicap al quale è ricollegata l’agevolazione fiscale.
La circolare n. 21 del 23 aprile 2010 ha precisato altresì che per le finalità agevolative in discorso non può però ritenersi idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, atteso che tale certificazione, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
Gli invalidi civili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1998.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011