Sinergie di Scuola

Il Garante lancia una serie di prodotti informativi che affrontano il tema del diritto di accesso, dal caso generale ad alcuni più particolari.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell’Autorità, che punta ad offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e illustrano le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

Le schede saranno pubblicate sul sito Internet del Garante alla pagina https://www.garanteprivacy.it/home/diritti.

La prima scheda approfondisce il tema: diritto di accesso dell'interessato.

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

Artt. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR.

Chi può chiedere l'accesso?

L'interessato (la persona fisica cui i dati si riferiscono) oppure un suo delegato.

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

Al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato), anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.

Che cosa si può chiedere?

Si può chiedere l'accesso ai propri dati personali, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea.

Ci sono costi da sostenere?

No. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (vedi art. 12, par. 5, del GDPR)

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. Il diritto di accesso dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o ad esempio causare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali)

La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

L'interessato può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria

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