In G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia". Si tratta del cosidetto Decreto sviluppo, approvato il 5 maggio dal Consiglio dei Ministri, e "ufficializzato" ieri dal Presidente Napolitano.
L'art. 9 "Scuola e merito" è stato compresso (dagli iniziali 24 commi si è passati a 21), ma sostanzialmente la parte che interessa le istitutizioni scolastiche e il personale della scuola è rimasta invariata.
Riportiamo di seguito l'art. 9 nella sua nuova formulazione:
...omissis...
17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.".
19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".
21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".