L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 2011 fornisce chiarimenti relativamente alle novità fiscali introdotte dal Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tra i temi trattati, segnaliamo le agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori e docenti di cui all’art. 44, il quale ha previsto un’agevolazione fiscale ai fini IRPEF e IRAP per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare in Italia la loro attività.
La disposizione riproduce sostanzialmente l’agevolazione prevista dall’art. 17, comma 1, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) e, come spiegato dalla relazione illustrativa, ne costituisce una estensione temporale.
Il richiamato articolo 17 del D.L. n. 185 trova applicazione fino al periodo d’imposta 2015 in quanto favorisce il rientro dei docenti e ricercatori residenti all’estero che vengono a svolgere l’attività in Italia e acquistano e mantengono la residenza in Italia, nell’arco dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore del decreto stesso, ed è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi.
La nuova disposizione estende l’agevolazione fino al 31 dicembre 2017; si applica infatti ai docenti o ricercatori che vengono a svolgere attività in Italia e assumono qui la residenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento (31 maggio 2010) e i cinque anni solari successivi (31 dicembre 2015) ed è anch’essa applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore acquista la residenza e nei due periodi d’imposta successivi.
Il beneficio consiste, ai fini IRPEF, nella esclusione dal reddito di lavoro dipendente (o dal reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) e di lavoro autonomo del novanta per cento dei compensi percepiti da detti soggetti in relazione all’attività di ricerca.
Ai fini IRAP detti compensi non concorrono alla formazione della base imponibile del ricercatore, se si tratta di un lavoratore autonomo, oppure del sostituto che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscano a redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Il ricercatore può prestare l’attività a favore di Università o altri centri di ricerca pubblici e privati, nonché di imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all’estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- acquistino e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell’agevolazione.