Il 12 aprile 2012, presso il MIUR, la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno concordato l'ipotesi di integrazione all’art. 5 del CCNI 29/02/2012 concernente la "mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. della scuola per l’a.s. 2012/13".
In particolare, l'integrazione si riferisce alla mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti al fine della attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (a.t.a.) del comparto scuola per l’a.s. 2012/13.
Articolo 5 - "Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza"
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5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.