Sinergie di Scuola

Segnaliamo la Circolare n. 359 prot. n. 17319 del 30 giugno 2011 con la quale l’U.S.P. di Torino ha trasmesso la nota prot. 76680 del 29/6/2011 del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Torino, relativa al compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami a.s. 2010/2011.

Quest’ultima nota, in particolare, descrive le nuove modalità operative conseguenti al processo di fusione degli uffici della ex Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze con la Ragioneria Territoriale dello Stato, ed evidenzia gli errori più frequenti in cui ricadono le istituzioni scolastiche, errori – sottolinea la RTS - che sarebbe facile evitare con un’attenta consultazione delle fonti normative di settore.

Computo delle ferie non fruite da liquidare

Relativamente ad eventuali giorni richiesti da tutto il personale docente e ATA, di ruolo e non, ma non concessi per motivi di servizio, è necessario indicarli nelle premesse del decreto cumulativo, al quale va allegata la relativa documentazione (costituita dalla domanda e dal motivato diniego da parte del Dirigente scolastico).

A tale proposito, non sono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie:

  • i periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti;
  • i periodi di assenza senza assegni;
  • i permessi non retribuiti;
  • le giornate di sciopero.

L’assenza per malattia (ancorché parzialmente retribuita) non interrompe la maturazione delle ferie anche se si sia protratta per l’intero anno scolastico.

Al personale a tempo determinato che abbia maturato il servizio di 3 anni anche non continuativi spettano 32 giorni di ferie e il coefficiente di riferimento in tal caso è 2,67/30 anziché 2,50/30.

Il calcolo dei giorni sui quali computare le ferie maturate deve essere effettuato considerando il servizio effettivamente reso come da calendario civile.

Se dal computo dei giorni di ferie spettanti dovesse risultare una cifra non intera ma decimale, non vanno effettuati arrotondamenti né per difetto né per eccesso, considerato che i C.C.N.L. del Comparto Scuola non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi e che trattasi di servizio effettivamente prestato e quindi retribuito.

Per la determinazione del pagamento delle ferie non fruite, lo stipendio da prendere in considerazione deve tener conto di:

  • a) Stipendio, desumibile dalle tabelle stipendiali del CCNL vigente (nell’anno in corso vige il biennio economico 2008/2009);
  • b) Indennità integrativa speciale (qualora non sia stata già valutata nello stipendio di cui alla lettera a);
  • c) retribuzione professionale docenti per il personale docente;
  • d) compenso individuale accessorio per il personale A.T.A.;
  • e) indennità di vacanza contrattuale (al 01/07/2010);
  • f) Assegno di valorizzazione ATA art. 7 (personale a tempo indeterminato). il valore annuo lordo stabilito dal CCNL è rapportato su tredici mensilità (quindi da rapportare su 12 mesi);
  • g) Rateo della tredicesima mensilità (da calcolarsi sulle lettere a), b),e) ed f).

Personale a tempo determinato con contratto fino al 31/08 compresi gli insegnanti di religione: il pagamento delle ferie spetta solo (art. 527 Dlgs 297/19943):

  • a) ai docenti in congedo per maternità anticipata o obbligatoria intervenuta durante i mesi di luglio e agosto che hanno prestato non meno di 180 giorni di servizio effettivo;
  • b) ai docenti che non hanno più diritto alla retribuzione dei mesi estivi perché non hanno compiuto 180 giorni e oltre di servizio effettivo.

Qualora l’interessato/a rientrasse nei casi su esposti, allegare relativa documentazione.

Inoltre, al personale a tempo determinato collocato in astensione obbligatoria (complicanza della gestazione inclusa) in periodo successivo alla scadenza del contratto (30/06/) spetta il pagamento delle ferie fino a tale data (posto che a decorrere dal 01/07 viene corrisposta esclusivamente l’indennità fuori nomina che esula dal conteggio delle ferie da pagare).

Personale a tempo indeterminato:

  • a) le quattro giornate di festività soppresse non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze da documentare, sono forfettariamente compensate in ragione di euro 4,39 giornaliere lorde.
  • b) allegare provvedimento di ricostruzione di carriera aggiornato alla data di cessazione del rapporto di impiego a qualsivoglia titolo (dispensa, decesso, inabilità etc.). In mancanza, occorre provvedere alla sua emissione mediante applicativo informativo “SIDI-ricostruzione di carriera”, da trasmettere a questo ufficio per il visto di legittimità.

Compenso per partecipazione agli esami

I giorni di partecipazione agli esami finali di stato (licenza media, maturità etc.) da parte dei docenti rientrano nel computo delle ferie da liquidare purché debitamente documentati da parte del Dirigente scolastico (è sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro).

Il numero di giorni di partecipazione agli esami finali di stato deve essere riportato nell’apposita sezione del tabulato cumulativo.

Invece, in merito ai giorni di partecipazione agli scrutini finali si sottolinea che gli stessi sono assorbiti nell’ambito della durata naturale del contratto qualora avente scadenza 30/06 e, come tali, da escludere dal computo delle ferie.

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