Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall’importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali.
È dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp).
Come detto, esistono però alcune fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG.
Tra queste, gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.
Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c., senza vincolo di subordinazione e svolti con lavoro prevalentemente proprio.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7 ha definito tali forme di collaborazione come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente locale che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere.
L’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di porre però particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato invece dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.