Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti.
Possono infatti essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti, sebbene sia necessaria la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Nel caso di conto già esistente, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).
Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.