Sinergie di Scuola

È sulla G.U. Serie Generale n.130 del 7/06/2017 il tanto contestato decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (entrata in vigore: 8/06/2017).

Il decreto contiene alcune indicazioni anche per le istituzioni scolastiche, che saranno in prima linea nei controlli e nelle segnalazioni (vedi anche indicazioni del Ministero della Salute).

Innanzitutto, vediamo quali sono le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni

  • a) anti-poliomielitica; 
  • b) anti-difterica; 
  • c) anti-tetanica; 
  • d) anti-epatite B; 
  • e) anti-pertosse; 
  • f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
  • g) anti-meningococcica B; 
  • h) anti-meningococcica C; 
  • i) anti-morbillo; 
  • l) anti-rosolia; 
  • m) anti-parotite; 
  • n) anti-varicella. 

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

In caso di mancata osservanza dell'obbligo, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Non incorrono nella sanzione i genitori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. 

Decorso tale termine, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 

Le scuole saranno impegnate in attività di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. 

Inoltre, svolgeranno un ruolo fondamentale di controllo: infatti, i Dirigenti scolastici sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai Dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami

I minori che non si possono sottoporre alla vaccinazione per ragioni di salute vengono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

I Dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. 

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018

Questo è il commento della Flc Cgil:

"Entro il prossimo 10 settembre 2017, quindi a ridosso del primo giorno lezione, le scuole dovranno infatti richiedere a tutti gli iscritti la documentazione o l’autocertificazione (da documentare entro il 10 marzo 2018) dell’avvenuta vaccinazione, non consentire la frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini i cui genitori non produrranno la documentazione richiesta, segnalando il mancato adempimento alle autorità sanitarie.

Un fatto è certo: una insopportabile mole di lavoro graverà sulle segreterie scolastiche già al collasso e un’ulteriore molestia burocratica si scaricherà sui Dirigenti scolastici per gli oneri dei controlli e degli inevitabili contenziosi derivanti dalla comunicazione del divieto di frequenza della scuola dell’infanzia a tutti quei bambini i cui genitori decideranno di difendere anche davanti ai giudici la loro scelta di non vaccinarli.

Per tale motivo siamo convinti della necessità di riportare alla competenza degli uffici vaccinazioni presenti in tutte le ASL i compiti di controllo e segnalazione e di trovare le forme più opportune per far rispettare la legge senza ledere il diritto allo studio delle bambine e dei bambini.

La FLC CGIL produrrà pertanto le proposte di cambiamento in sede di conversione in legge del decreto".

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.