Sinergie di Scuola

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 il Decreto Legge n. 138 di pari data recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

L’art. 1 contiene disposizioni per la riduzione della spesa pubblica. Di seguito, i commi di interesse per scuola e pubblico impiego:

16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del  decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione del rapporto di lavoro.";

b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per raggiungimento dei limiti  di  età  o  di  servizio  previsti  dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle   norme    di    legge    o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la Santa Sede, nonchè le celebrazioni nazionali  e  le  festività  dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa  prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente  ovvero  il  lunedì seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero coincidano con tale domenica.

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche dì  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti regolati  dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di informativa preventiva, e il trasferimento è  consentito  in  ambito del  territorio  regionale  di  riferimento.

 

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