La Corte di Cassazione si è recentemente espressa, con la
sentenza n. 19365 del 22 settembre 2011, su una richiesta di accesso agli atti avanzata da un professore al Dirigente scolastico di un istituto, per visonare la documentazione che aveva consentito ad altri due professori di precederlo nella graduatoria, in quanto genitori di un minore disabile.
La Cassazione, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.
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