L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 14 del 14 marzo 2011 per illustrare procedure e scadenze relative al modello 730/2011. Con l’occasione ha richiamato gli adempimenti per i sostituti d’imposta, nonché per i contribuenti che si rivolgono per l’assistenza fiscale ai CAF o professionisti abilitati. E inoltre ha esaminato alcune casistiche particolari, tra le quali i casi di cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione, possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi sempre i suddetti dipendenti della scuola) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.