Il DURC va richiesto anche nel caso di acquisti in economia di modesta entità. Invece, i pagamenti di fatture relative ad utenze (energia elettrica, gas, ecc), i pagamenti di abbonamenti (a riviste, quotidiani, pubblicazioni, ecc,) e gli acquisti effettuati direttamente dal D.S.G.A delle Istituzioni Scolastiche presso gli esercizi commerciali, facendo ricorso alle minute spese, restano esclusi dall’obbligo di richiedere il DURC.
Il chiarimento è contenuto nella corposa circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 5/05/2017, dal titolo "Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici".
La circolare è indirizzata ai revisori dei conti, ma contiene comunque molte indicazioni utili per le istituzioni scolastiche per quanto riguarda la gestione contabile.
Sempre a proposito di DURC, la circolare ricorda che il revisore dovrà accertare che il documento sia stato acquisito dalla stazione appaltante e che il mandato di pagamento sia stato disposto dall’ente nell’arco temporale di vigenza dello stesso DURC, il quale ha una validità di centoventi giorni dalla data di rilascio.
Infine, nell’ipotesi che dal DURC risulti una situazione di inadempienza contributiva, la stazione appaltante deve trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice Appalti). Tale trattenuta opera anche nel caso in cui le somme dovute all’appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.