Dopo un’intensa attività di confronto con tutti gli operatori del mercato l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la Determinazione n. 4/2011 fornisce nuove linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, indicazioni che sostituiscono le due precedenti Determinazioni sulla tracciabilità, la n. 8 e la n. 10 del 2010.
In un unico ed ampio documento sono riassunti gli aspetti principali e sono sciolti alcuni nodi critici, con esempi sulla filiera delle imprese nei contratti di servizi e forniture, e chiarimenti, tra gli altri, in merito agli appalti per i buoni pasto, i contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggi e il pagamento delle utenze da parte delle pubbliche amministrazioni.
Rimandando a successivi approfondimenti, segnaliamo in sintesi alcuni esempi.
Appalto consistente nella fornitura standard di personal computer o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica amministrazione
L’appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per l’assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all’esecuzione della fornitura principale.
Appalto per la fornitura di automobili in favore dell’ente
L’aggiudicatario dell’appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all’approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l’oggetto della fornitura principale, la prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell’appalto: pertanto, il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.
Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico
La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l’appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il prodotto. A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all’esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi, inclusa nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l’appaltatore si rivolge all’impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta, acquistati presso un’impresa casearia. L’impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l’ultimo rapporto rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il contratto tra l’impresa distributrice e quella casearia.
Appalto dell’ente pubblico locale per il servizio di trasporto degli studenti di un istituto scolastico pubblico
L’impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di trasporto (scuolabus) con un’impresa che, a sua volta, si rivolge a terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per l’acquisto dello stesso. In questa ipotesi, l’esecuzione del contratto di appalto consiste nell’attività di trasferimento degli studenti resa dall’impresa trasportatrice ed il noleggio del mezzo dedicato a quello specifico servizio assume significatività ai fini dell’individuazione della filiera rilevante. Al contrario, è estraneo alla filiera il contratto di acquisto del mezzo.