Sinergie di Scuola

A quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove norme in materia di certificazione introdotte dalla legge n. 183 del 2011, il Miur ha trasmesso con la nota prot. n. 3364 del 7/12/2012 un appunto predisposto dall'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione pubblica con il quale vengono forniti chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.

Il documento allegato alla nota Miur illustra le questioni maggiormente ricorrenti, che riguardano le certificazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche.

Si tratta, ad esempio, dei certificati di servizio, dei nulla osta, dei diplomi e dei certificati sostitutivi del diploma.

Nulla osta al trasferimento di un alunno

Alcuni circoli didattici hanno segnalato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diramato una circolare (Prot. n. MIUR AOODRLO R.V. 448 del 19.01.2012) con la quale si specifica, tra l'altro, che il c.d. nulla osta al trasferimento di alunni rientra nel campo d'applicazione delle norme in esame e, pertanto, deve essere acquisito d'ufficio.

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura certificativa ma autorizzatoria e non rientri dunque nel campo d'applicazione della normativa in oggetto. Il nulla osta è infatti una dichiarazione scritta, rilasciata dalla competente autorità amministrativa su richiesta dell'interessato, che attesta l'esistenza di certi presupposti e quindi l'inesistenza di contrarietà o impedimenti allo svolgimento dell'attività che l'interessato si prefigge di compiere, per cui non ha natura meramente certificativa.

Certificati di servizio

Lo stato di servizio è la dichiarazione che ha ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l'attività lavorativa del dipendente. Per tale ragione, può essere attestato dall'interessato alla pubblica
amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

La pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato; quindi, nel caso in cui un dipendente lo richieda alla propria Amministrazione, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", prevista dall'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000.

Diplomi e certificati sostitutivi

I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione non sono certificati. Pertanto, devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.

Anche in merito ai certificati sostitutivi del diploma di licenza l'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere
rilasciato senza la dicitura, poiché esso ha la precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma) che deve appunto essere rilasciato senza la predetta dicitura.



 

 

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.