Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro, ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002, ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 313/2002 nella sua formulazione originaria.
In attesa degli annunciati chiarimenti da parte del Miur, ricordiamo che il documento deve essere richiesto, non solo dal datore di lavoro privato, ma anche dalle pubbliche amministrazioni quando intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare nei confronti di detta persona l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta, dunque, non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (6 mesi dalla data del rilascio) e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
La richiesta va effettuata tramite il modulo già in uso per le pubbliche amministrazioni, il modello 6 A.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone, si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA”, utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
Mentre per i datori di lavoro privati il certificato ha un costo, per le p.a. è invece gratuito.