Sinergie di Scuola

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato alcune faq aggiornate al 1° dicembre 2020 riguardanti la privacy al tempo del Covid.

Le riportiamo di seguito.

Quali sono le informazioni che l'istituzione scolastica può raccogliere dagli studenti o dai genitori, per gli alunni minorenni, nell’ambito delle azioni volte a prevenire il contagio da Covid-19?

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:

  • in presenza di temperatura superiore ai 37.5°
  • se provenienti da zone a rischio
  • se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Le scuole non possono, nell'ambito dei cosiddetti "Patti di corresponsabilità" o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di tali impedimenti all’accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il Dirigente scolastico o il referente scolastico per Covid-19, circa:

  • eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;
  • il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato Covid-19.

Resta salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale scolastico (art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; v. FAQ del Garante - Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria).

È ammessa la misurazione a scuola della temperatura agli alunni?

Come già chiarito dal Ministero dell'istruzione (v. FAQ n. 7 della sezione n.7 "Gestione di casi sospetti e focolai"), misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente infatti di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe (cfr. Protocollo del 6 agosto 2020 cit.).

Il "Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", stabilisce poi che “qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori” (cfr. par. 2 Protocollo cit.).

In ogni caso, la misurazione della temperatura corporea va effettuata nella gestione di casi di alunni sintomatici durante l’orario scolastico all’interno dell’istituto scolastico.

Considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), non è invece ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo alunno.

Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della didattica digitale integrata?

Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.

Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”).

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).

L'istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata?

Quando la creazione di un account personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, è ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login).

Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l'altro, adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati.

Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui.

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