Con riferimento ai PON “Per la scuola” FSE/FESR 2014/2020 il Miur ha invitato le scuole ad una più attenta e rigorosa gestione dei processi di affidamento pubblico.
Infatti, dopo le verifiche di I livello effettuate sulla documentazione allegata alle certificazioni di spesa delle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei, è emersa una frequente omissione in ordine alle “informazioni da fornire ai candidati e gli offerenti – Art. 79 del D.lgs 163/2006 e art. 76 del D.lgs 50/2016”.
Nello specifico, sia l’art. 79 comma 5 del D. lgs 163/2006 che l’art. 76 comma 5 del D. lgs 50/2016 prevedono che è obbligo alle stazioni appaltanti comunicare d’ufficio, mediante posta elettronica certificata o strumento analogo ed entro un termine non superiore a cinque giorni:
- l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla punto 1. C
Il Miur segnala dunque l’importanza di procedere con tali comunicazioni per garantire la massima trasparenza in ordine alle modalità di scelta dei contraenti e quindi alle determinazioni della stazione appaltante in fase di aggiudicazione.
Tutti i beneficiari dovranno pertanto prestare maggiore attenzione alla gestione delle procedure d’appalto pubblico, per evitare di incorrere in errori tali da poter comportare pregiudizio alle spese imputate sul bilancio Comunitario.