La gestione delle supplenze di docenti e ATA che sostituiscono personale in malattia spesso genera difficoltà applicative di non sempre facile soluzione.
Nella rubrica Detto & Fatto in Sinergie di Scuola n. 136 - Febbraio 2024 abbiamo risposto ai seguenti quesiti:
Quesito n. 1
Un collaboratore scolastico a tempo determinato che sta sostituendo un altro collaboratore scolastico con un contratto a tempo indeterminato ha diritto alla continuità giuridica del sabato e della domenica, nonostante il titolare interrompa la malattia utilizzando tutti gli strumenti contrattuali a sua disposizione (malattia, Legge 104/1992, congedi ecc.), per evitare che l’assenza rientri nel periodo di comporto? Considerato che quest’anno verranno rinnovate le graduatorie di terza fascia del personale ATA, ci chiedevamo se ai fini dell’aggiornamento del punteggio del supplente, potevano essere conteggiati anche i sabati e le domeniche interrotti dal titolare dall’utilizzo degli strumenti prima citati.
Quesito n. 2
Docente di ruolo assente per malattia, ultimo certificato con scadenza 22/12/2023. Viene nominato un supplente da graduatoria di istituto che però abbandona la supplenza il 19/12/2023 per altro incarico al 30/06/2024. Il 20 dicembre viene assunto un nuovo docente da MAD, vista l’impossibilità di trovare personale disponibile da G.I. e da G.I. viciniori. Il docente titolare invia un nuovo certificato dal 23/12/2023 al 20/01/2023. La graduatoria d’istituto non risulta ancora esaurita. Alla ripresa delle attività didattiche l’8/01/2024 ha diritto a continuare la supplenza il docente nominato il 20 dicembre, oppure la scuola deve convocare nuovamente?