L’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche.
Come chiarito dal M.I. con nota 622 dell'1/05/2020, il lavoro prosegue presso le istituzioni scolastiche con le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020 (data di vigenza del DPCM 26 aprile), sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative.
Sono ovviamente fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza. A tal proposito, la nota ricorda che costituisce obbligo di ciascuna Amministrazione individuare dette attività e
richiedere la correlata presenza del personale dipendente sul luogo di lavoro garantendo le condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, UIL 3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.