La circolare n. 27 del 6/10/202017 della Ragioneria Generale dello Stato fornisce precisazioni in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali al personale scolastico che ne abbia presentato apposita domanda, nel caso in cui il relativo provvedimento di ricostruzione di carriera venga emesso in ritardo da parte dell'amministrazione Miur e l'interessato non abbia prodotto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale stesso, confermando l'orientamento sino ad ora adottato dagli Uffici di controllo che possano essere corrisposti i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente l'emissione del decreto di ricostruzione di carriera.
La Rgs ha infatti precisato che considerato il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013) e tenuto conto che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A.
Viceversa, in assenza di atti interruttivi, l’interessato, secondo la Rgs, ha diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente.