Con la circolare n. 18/E del 10 maggio scorso l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla ravvedibilità delle sanzioni applicate inseguito a controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La comunicazione degli esiti del controllo automatizzato nei confronti del contribuente può essere effettuata direttamente, mediante raccomandata indirizzata al suo domicilio, ovvero indirettamente, in caso di specifica opzione, tramite avviso telematico inviato all’intermediario che ha curato la trasmissione della dichiarazione.
La ricezione della comunicazione (da parte del contribuente o dell’intermediario designato) non preclude di per sé la possibilità di presentare, nei termini previsti dalla norma, una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori o omissioni.
È necessario tuttavia tener presente che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la formale conoscenza da parte del contribuente (direttamente o per il tramite dell’intermediario) dell’inizio di una attività di controllo preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (e quindi di beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni) con riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo.
In conclusione, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dell’attività di controllo. Il contribuente potrà invece avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato (come, ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito percepito e, in genere, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), salvo che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.