Con riferimento alla recente circolare n. 40 del 21/10/2013, commentata su queste pagine, con la quale il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'applicazione del D.I. 12 marzo 2013 “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, l'Inail ha diffuso proprie istruzioni con la circolare n. 53 dell'11/11/2013.
La regolarità contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appositamente registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Nel documento devono essere indicati l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.
Nell’ipotesi di utilizzo del Durc così rilasciato, per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore, intervento che si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati.
Nel caso di Durc acquisito d'ufficio dalla pubblica amministrazione, l’interessato dovrà dichiarare alla stazione appaltante di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica. Il Durc sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
L’amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:
- il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
- l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- la data di rilascio della certificazione;
- l’importo del credito oggetto di certificazione;
- l’eventuale data in cui sarà pagato il credito;
- il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione - devono verificare l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio.
In attesa dell’operatività della funzione suddetta gli interessati devono trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via Pec con il messaggio PCC – Informativa rilascio certificazione e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.