Sinergie di Scuola

Non è una novità: entro il 31 marzo di ogni anno le scuole devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito PerlaPA, i dati relativi ai permessi fruiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (l'assistenza alle persone disabili), dai dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico.

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010, per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste, in particolare, dall’articolo 33, commi 2 e 3, della suddetta legge.

In particolare la rilevazione riguarda i seguenti dati:

  • i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
  • in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
  • il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
  • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell' età maggiore o minore di tre anni del figlio;
  • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica per i permessi conferiti nell’anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).

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