Sinergie di Scuola

Il messaggio MEF n. 169 del 15 dicembre 2010 riporta indicazioni in merito alla ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio dell’Abruzzo.

A tal fine sono state implementate le procedure per consentire agli uffici responsabili, in qualità di sostituti d’imposta, di gestire tramite SPT il recupero dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici, su espressa richiesta degli amministrati interessati.

Sono stati creati perciò i seguenti nuovi codici ritenuta specifici per ciascun tributo:

A70

RECUPERO SOSPENSIONE ADD. REG. 2008 

A71

REC. SOSP. ADDIZIONALE REGIONALE 730

A72

RECUPERO SOSPENSIONE ADD. REG. 2009 

CCH

REC. SOSPENSIONE ADD. COM. SALDO 2008

CCK

REC. SOSP. ADD. COM. ACCONTO 2009   

CCL

REC. SOSP. ADD. COMUNALE SALDO 730  

CCM

REC. SOSP. ADD.COMUNALE ACCONTO 730 

CCN

REC. SOSPENSIONE ADD. COM. SALDO 2009

CCP

REC. SOSP. ADD. COM. ACCONTO 2010   

E70

RECUPERO SOSPENSIONE IRPEF T.C. 2009

E71

RECUPERO SOSPENSIONE IRPEF T.S. 2009

E72

RECUPERO SOSPENSIONE SALDO  IRPEF 730

E73

REC. SOSPENSIONE 1^ ACCONTO IRPEF 730

E74

REC. SOSPENSIONE 2^ ACCONTO IRPEF 730

E75

RECUPERO SOSPENSIONE ACCONTO 20% 730

E76

REC. SOSP. IMPOSTA SOSTITUTIVA  730 

E77

RECUPERO SOSPENSIONE IRPEF T.C. 2010

E78

RECUPERO SOSPENSIONE IRPEF T.S. 2010

Relativamente alle sole addizionali all’IRPEF, ai fini del corretto versamento dei tributi dovuti alla regione e al comune di residenza del dipendente, la procedura utilizza le informazioni presenti in banca dati.

Pertanto, per gli amministrati per i quali tale informazione risulti non presente alle date previste dalla normativa vigente, sarà cura degli uffici responsabili l’inserimento in rubrica della residenza fiscale storica.

Come stabilito dai diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti aventi alla data del 6 aprile 2009 domicilio fiscale nei c.d. “comuni fuori cratere”, la massima rateizzazione possibile è di 60 rate a decorrere da giugno 2010 mentre, per i contribuenti aventi alla data del 6 aprile 2009 domicilio fiscale nei c.d. “comuni del cratere” la massima rateizzazione possibile è di 120 rate a decorrere da gennaio 2011. Pertanto, in nessun caso il relativo piano di ammortamento potrà protrarsi, rispettivamente, oltre maggio 2015 per i soggetti “fuori cratere” e dicembre 2020 per quelli “nel cratere”.

Inoltre, in tutti i casi di impossibilità ad operare il prelievo (cessazione, aspettativa non retribuita, part-time verticale ecc.) sarà cura del sostituto d’imposta darne tempestiva comunicazione al sostituito che dovrà provvedere ad effettuare direttamente i successivi versamenti.

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