Segnaliamo il messaggio n. 44 dell'1/03/2012 con il quale il Service Personale Tesoro fornisce chiarimenti in merito al congedo parentale di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.
Tale congedo parentale prevede che "La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa [...]"
Viene quindi sancito il diritto per il richiedente a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con la contribuzione figurativa per il periodo medesimo. Il periodo di riduzione non è utile ai fini della tredicesima e del TFR.
Con circolare n. 487 del 25 febbraio 2005 della Direzione Centrale degli Uffici Locali era stato precisato che, fermo restando che il periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima, comunque “l’ultimo stipendio, cui l’indennità è commisurata, debba essere comprensivo anche del rateo di tredicesima, trattandosi di retribuzione differita”.
Con messaggio n. 9052 del 30 marzo 2005 erano state poi indicate le modalità operative per la gestione in banca dati di tali periodi di congedo con l’utilizzo dei seguenti codici:
- 038 - L.388 8/03/2000-SOLO INDENNITA’ determina la riduzione totale di tutti gli assegni in godimento con contestuale segnalazione degli appositi codici assegni, per il pagamento dell’indennità spettante: codice 480 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO STIP), 481 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO IIS) e 482 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO ACCESS). L’importo di ogni assegno è comprensivo anche delle quote di rateo di tredicesima in conformità alla circolare sopra richiamata;
- 039 – L.388 8/03/2000-SENZA EFF.EC. che è stato istituito con lo scopo di semplificare le segnalazioni qualora il congedo si verifichi per brevi periodi, durante i quali si preveda non intervengano variazioni contrattuali; infatti tale codice non determina nel periodo di riferimento alcun tipo di riduzione, neanche della tredicesima che nel calcolo in ratei non è ridotta in caso di assenze per brevi periodi, ma, non essendo il periodo utile ai fini del TFR, è considerato solo in fase di conguaglio contributivo.
Il D.Lgs. n. 119/2011, per i congedi parentali, non apporta modifiche nelle modalità di calcolo dell’indennità spettante che riguardano SPT, ribadendo, all’art. 4, comma 5-quinquies, che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e del TFR.
Considerata l’evoluzione e l’estensione del bacino di utenza di SPT a fronte delle ultime novità normative, a seguito di controlli effettuati in banca dati, anche in occasione di quesiti posti da alcuni uffici, è stato verificato un uso non più adeguato del codice 039, in quanto un numero notevole di amministrazioni lo preferiscono al codice 038 anche per segnalare periodi di congedo molto lunghi, venendo così meno l’osservanza delle disposizioni normative in merito alle modalità di calcolo dell’indennità spettante. Infatti in questo modo si determina non solo la mancata cristallizzazione dell’ultima retribuzione nei periodi lunghi in cui potrebbero essere intervenute variazioni stipendiali, ma si aggiunge un errato conteggio della tredicesima, soprattutto per i comparti con corresponsione della stessa, nel caso di servizio prestato per frazioni di mese, con modalità di calcolo diverse da quella in ratei.
Pertanto, anche al fine di rendere omogeneo l’operato degli uffici, per i congedi parentali sopra descritti a decorrere dal 01 aprile 2012 si forniscono le seguenti istruzioni operative:
- il codice 038 - L388 8/03/2000-SOLO INDENNITA’ rimane il solo codice utile per la segnalazione delle assenze per congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap;
- il codice 039 – L388 8/03/2000-SENZA EFF.EC. non è utilizzabile per periodi di assenza successivi al 31 marzo 2012. Qualora siano già presenti segnalazioni riferite a tali periodi sarà necessario intervenire modificando il codice in 038. Con successivo messaggio di posta elettronica dalla casella Uff. 5 DCSII DAG sarà trasmesso l’elenco del personale interessato a tale regolarizzazione.
Infine, è in corso l’implementazione dei codici segnalabili dalla funzione “Posizioni di stato” in base a quanto previsto dall’art. 7, comma3, del D.lgs. 119/2011, relativo alla possibilità di fruizione di trenta giorni l’anno di congedo per cure degli invalidi, non rientrante nel periodo di comporto, con trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.